In questa sede non vogliamo ripercorrere le vicende storiche dell’Ordine della Corona di Ferro, strumento premiale fondato da Napoleone I Imperatore dei Francesi e Re d’Italia nel 1805, e sviluppatosi con alterne vicende fino ai giorni nostri. Sull’argomento esistono vari libri di storia , ampi e documentati a partire da quello del capitano Jean Léonard Koechlin, Les ordres de la couronne de fer et de la couronne d’Italie (1805-1905) Paris, 1907, a quello del cavaliere Emanuele Pigni, dottore di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano, L’Ordine della Corona di Ferro e le altre ricompense concesse da Napoleone I nel Regno Italico, Firenze, Phasar, 2014.

Vogliamo semplicemente fare una presentazione della realtà dell’Ordine oggi, dopo più di 200 anni di storia, sulla base dei documenti che sono stati raccolti, relativi alle sue vicende, ai riconoscimenti ottenuti, anche a livello internazionale, ai rapporti con la Repubblica Francese e con quella Italiana, alle attività svolte e alla storia personale dei Gran Cancellieri che si sono succeduti fino ad oggi, documenti tutti che verranno depositati presso il Ministero competente.

L’obbiettivo che si vuole ottenere è quella della informazione, della chiarezza e della trasparenza, sia per dovere nei confronti dei decorati e dei nobilitati dall’Ordine, sia per replicare a sgangherate critiche che è facile rintracciare sui social, da parte di soggetti che non hanno neanche il coraggio di qualificarsi con nome e cognome, o che si nascondono dietro strane associazioni.

Con il terzo Statuto Costituzionale del Regno d’ Italia, “dato dal nostro palazzo di Milano il giorno 6 giugno 1805, primo del nostro regno”, Napoleone I all’art. 59 statuiva che: “affine di assicurare con dei contrassegni d’onore una degna ricompensa ai servigli resi alla corona, tanto nella carriera delle armi che in quella dell’amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà un ordine sotto la denominazione di ordine della corona di ferro “.

Nasceva così un Ordine premiale che si poneva in maniera fortemente innovativa sulla scena del nuovo Regno d’Italia, creato con la trasformazione della Repubblica Italiana, vale a dire di uno Stato che, almeno idealmente, voleva rappresentare la rinascita di una unità nazionale che la Penisola non aveva più avuto da almeno 1300 anni.

Ma come era innovativo lo Stato, così era innovativo l’Ordine che voleva rappresentare, appunto, una “degna ricompensa ai servigli resi” a favore della nazione in tutte le sue forme, civili e militari, nelle scienze e nelle arti.

L’Ordine pertanto era caratterizzato non più da richiami ad una antichità più o meno nebulosa con radici nell’antico Impero Romano, e neppure a fatti legati a storie medioevali o di difesa della Cristianità, ma ad eventi del presente, che si sarebbero caratterizzati da un unico filo conduttore: il merito ovvero i servigi resi allo Stato e alla Corona con attività positive “tanto nella carriera delle armi che in quella dell’amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti”.

Di conseguenza nell’Ordine non si poteva essere ammessi vantando eredità familiari o antichità della famiglia, ma solo facendo valere “sul campo” ovvero nella vita politica, sociale e militare le proprie attitudini .

Si noti che la valenza innovativa dell’ Ordine della corona di ferro fu immediatamente colta ,dopo la Restaurazione, dalle famiglie conservate o rimesse sui troni europei, che attinsero a piene mani all’intuizione napoleonica: per l’Italia si ricordino l’Ordine del Merito di San Ludovico di Parma, l’Ordine di San Giuseppe degli Asburgo Lorena di Toscana e altri.

L’Ordine fu inizialmente diviso in tre classi: 20 Dignitari (Gran croce), 30 Commendatori e 50 Cavalieri., successivamente incrementati nel numero.

A seguito della sconfitta di Napoleone I Bonaparte nel 1814 e del ritiro del viceré Eugenio di Beauharnais, un comitato di reggenza trasferì all’imperatore  Francesco I d’ Austria, in parte, il Regno d’Italia, che, per transizione, divenne il Regno-Lombardo Veneto. Il Sovrano percepì immediatamente l’importanza e l’utilità dell’Ordine tanto da volerlo conservare, rinnovandolo, con una disposizione non a caso inserita nella Patente Imperiale del 7 aprile 1815 che dava vita al nuovo Regno: Art. 4 – Abbiamo digià approvato il nuovo Statuto dell’Ordine della Corona di ferro, che in conseguenza delle antecedenti disposizioni è stato da Noi ammesso fra gli altri Ordini dell’Imperiale Reale Nostra Casa,

Nacque così quello che è stato comunemente definito l’Ordine della Corona di Ferro “austriaco” che rimase di pertinenza della casata Asburgo fino al 1918.

Napoleone, in quei tumultuosi giorni, dapprima, il 4 aprile 1814 aveva convocato il Conte Ferdinando Marescalchi, Gran Cancelliere dell’ Ordine dal 1805 e Ministro degli Esteri del Regno d’Italia residente a Parigi, comunicandogli la sua volontà di erigere l’Ordine in Ordine sovrano per mantenere una struttura che potesse rappresentarlo in un futuro che si presentava incerto. Poi quale imperatore ad personam e sovrano dell’Isola d’ Elba, per contestare in via di fatto la transizione del Regno, esercitò la sua prerogativa regia nominando, nella persona del marchese Achille Fontanelli, ricevuto all’Elba il 20 novembre 1814, un nuovo reggente (Balì) del Gran Cancellierato dell’Ordine della Corona di Ferro, al quale trasferì la fons honorum, per mantenerne la tradizione e perpetuare così le pretese sovrane, tramite la persona del Gran Cancelliere e dei suoi successori eletti dal Gran Magistero . La scelta appariva necessaria visto che Marescalchi già in quel tempo aveva  ricevuto da Francesco I d’Austria l’incarico di commissario plenipotenziario per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla , su cui l’ex imperatrice Maria Luisa avrebbe regnato, come deciso dal Congresso di Vienna. Napoleone confermò all’Ordine il suo status sovrano per l’ex Regno d’Italia il 13 maggio 1815 con piena facoltà in materia di nobiltà, titoli, armi e predicati del Regno.

La visita di Fontanelli all’Isola d’Elba è documentata, così come è documentato il timore che gli Austriaci ( e gli Alleati) ebbero, visto che “più di 100 ufficiali, durante i nove mesi, sono arrivati nell’Isola d’ Elba dalla Corsica, dalla Francia e dall’Italia” ( Fleury, in D. de Villepin Les Cent Jours, Perrin, Paris, 2001). Fatto è che Fontanelli a Modena divenne un “sorvegliato speciale”. Coinvolto nella cospirazione militare del 1814 contro i nuovi padroni Austriaci, troppo famoso per essere indagato, fu inserito nei ranghi dell’esercito austriaco come Luogotenente maresciallo e messo a riposo nel 1816. Si noti che fra i dodici capi della cospirazione, poi giudicati dalla “Commissione Bellegarde”, ben cinque erano Cavalieri dell’Ordine (col. P.Pavoni, col.U.Brunetti, gen.T.,Lechi, gen. G.Bellotti, e B.Cavedoni).

Successivamente, dopo la fine dell’illusione dei Cento Giorni, con Delibera del 20 ottobre 1815 data a Modena, il Gran Magistero dell’Ordine provvedeva a riorganizzare la propria struttura .

Quando con R.D. Del 20 aprile 1850 il Re di Sardegna, nell’ambito della politica intrapresa per avere l’appoggio di tutti i patrioti italiani nella visione del Risorgimento, ebbe ad autorizzare l’attività dell’Ordine, questo iniziò ad operare alla luce del sole: sono documentati almeno due provvedimenti, in data 10 maggio e il 28 maggio 1850, del Ministro della Guerra e della Marina del Regno Sardo che autorizzano militari a fregiarsi della decorazione di Cavaliere della Corona di Ferro. Trattasi di concessioni di decorazione effettuate dal Gran Magistero a militari non decorati all’epoca napoleonica ( conte Amedeo Barberis Branzola e capitano Luigi Barberi di Cantogno).

Nel 1857 la sede dell’Ordine venne trasferita da Torino a Nizza. Il via libera a questo trasferimento venne dagli ambienti governativi Sardi, e va letto nell’ottica di favorire le decisioni che stavano per essere assunte con gli accordi di Plombières del 28 luglio 1858, vale a dire ottenere l’appoggio di Napoleone III contro l’Austria, con la (doloroso) cessione alla Francia del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza . E, visto che a Nizza la componente italiana era maggioritaria, era necessario creare un “substrato” che appoggiasse la Francia: il rinverdire le glorie napoleoniche poteva essere utile. Conforta questa tesi il fatto che, nella stessa logica e con le stesse finalità, il 26 febbraio 1859 Cavour autorizzò l’ apertura a Nizza della Société d’ entraide des vétérans décorés de la Médaille de Sainte-Hélène ….. (v. A.Roullier , Nice demain l’indépendance, Nice, FFE,2003)

L’ Imperatore, nella sua prima vista a Nizza dopo l’annessione, donò per la bandiera dell’Ordine una nuova aquila imperiale e nel 1867 chiese ( e ovviamente ottenne) che l’Ordine decorasse della sua massima onorificenza il colonnello svizzero Henry Dufour suo antico collaboratore in Svizzera (vedi Revue du Souvenir Napoléonien, n. 445, 2003)

Con Delibera Magistrale del 2 dicembre 1870 vennero istituite tre classi di merito articolate su diciotto gradi; con ulteriore Delibera del 5 giugno 1905 il Gran Magistero accordò ai discendenti dei militari che combatterono le guerre napoleoniche fra il 1796 e il 1815 e che chiedessero l’ammissione all’Ordine in qualità di Cavalieri di merito, d’esservi senz’altro ammessi e, in caso discendessero da Ufficiali, col grado di Commendatori.

Il 2 dicembre 1916 fu deliberata la possibilità della concessione del titolo di Cavalieri di Merito alla memoria.

Infine con Delibera 5 giugno 1995, nel 190° della fondazione dell’Ordine e nel 180° della fondazione dell’Ordine Militare di Savoia, fu stabilito che i decorati dell’Ordine Militare avrebbero potuto ottene su domanda, il Cavalierato della Corona di Ferro.

In quel periodo l’ Ordine regolarizzò la sua natura giuridica in Francia .

Da una parte ottenne il riconoscimento della propria personalità giuridica con provvedimento del Prefetto delle Alpi Marittime pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese (Journal Officiel 230/25 pag. 2775 art.81) ai sensi della Legge 1 Luglio 1901, con il relativo Decreto di Attuazione 16 Agosto 1901, con la quale la Repubblica regolamentava le Associazioni, dall’altro ha visto riconosciuta la propria fons honorum: il provvedimento del Prefetto, infatti, ha precisato che “ Sont reconnus valables les titres nobiliaires de Chevalier d’Empire, de Baron et del Comte du Royaume d’Italie, et les attributs feodaux relatifs, confèrès par les Grands Chanceliers de l’Ordre de la Corounne de Fer etabli par Napoleon en Etat Souverain independant héritier du Royaume d’Italie aprés le traité de Mantue du 23 Avril 1814…”

Nell’ordinamento italiano gli Ordini cavallereschi non sono regolamentati, se si eccettua la disposizione dell’art. 78 dello Statuto Albertino che precisava che “Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni….Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti”. La norma fu applicata implicitamente anche agli Ordini riferibili ai sovrani delle antiche Case italiane, tanto che, dopo l’Unificazione, il Consiglio di Stato con Parere 29 novembre 1861 Sezione II, Grazia e Giustizia ribadì la legittimità degli Ordini non aboliti dai governi provvisori.

Dopo l’avvento della Repubblica, questa problematica venne affrontata dalla legge Legge 3 marzo 1951 n. 178 che distingue fra Ordini di Casa Savoia, Ordini Vaticani, Ordini di Stati Esteri e Ordini non nazionali. Dal disposto legislativo dell’art. 7 si possono ricavare i seguenti principi :

a) i cittadini italiani possono liberamente accettare onorificenze o distinzioni cavalleresche di Ordini non nazionali o di Stati esteri;

b) al contrario, fatte salve le decorazioni dello SMOM, i cittadini non possono usare nel territorio della Repubblica le decorazioni ricevute, se non “autorizzati”;

c) l’autorizzazione è concessa : – per le decorazioni e onorificenze della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro tramite la Presidenza dl Consiglio dei ministri (ai sensi del R.D. 10 luglio 1930 n.974) ; – per le altre decorazioni e onorificenze dal Ministero degli Affari Esteri ( ai sensi della Legge 12 gennaio 1991 n. 13, modificativa dell’art. 7 della legge n. 178 del 1951 ).

d) gli Ordini da Casa Savoia sono “soppressi”.

e) le semplici associazioni formate da “privati” non possono conferire onorificenze.

E’ interessante però rilevare come la legge non parli assolutamente di “riconoscimento” degli Ordini : pertanto tutti gli Ordini cavallereschi non nazionali o di Stati esteri sono, per definizione, legittimi, ma nel senso di essere irrilevanti per l’ordinamento italiano, così come è irrilevante l’accettazione , da parte del cittadino , di decorazioni dagli stessi conferite.

La legge infatti si limita a disciplinare solo l’utilizzo ( pubblico ) delle decorazioni “nel territorio della Repubblica”, che deve essere, appunto, “autorizzato”.

Il problema che si poneva era però quello di chiarire cosa si intendesse per Ordini non nazionali.

Pertanto il Ministero degli Affari Esteri promulgò il “Regolamento n.. 022/363 del Ministero degli Affari Esteri Italiano- Cerimoniale della Repubblica – approvato in data 27 Luglio 1999, in attuazione e chiarimento di quanto disposto dall’art. 7 della Legge 3 Marzo 1951 n.178 “, con il quale si poneva una precisa ricostruzione giuridica della definizione di Ordine non nazionale e se ne distinguevano le varie categorie; successivamente, con il “Regolamento n. 022/713 del 13 dicembre 1999”, il Ministero, facendo applicazione di quei criteri, aveva individuato n.8 ordini cavallereschi le cui decorazioni potevano astrattamente essere considerate “autorizzabili” (elenco peraltro non esaustivo).

Detto elenco ricomprendeva gli Ordini riferibili ai Borbone Parma, agli Asburgo Lorena di Toscana, ai Borbone Napoli (salva la problematica relativa alla controversia fra i due/tre rami in contrasto fra di loro), gli Asburgo Este, e l’Ordine della Corona di Ferro.

L’obbiettivo era indubbiamente encomiabile, ma il risultato è stato dubbio: ai capi degli Ordini non nazionali “autorizzabili” si aprivano infatti ampie possibilità su cui operare anche ai fini di trarne (leciti e ingenti) profitti, e, come spesso accade, ogni occasione è buona per eliminare i “concorrenti”.

Fatto è che un nuovo dirigente del Cerimoniale della Repubblica (legato ad uno degli Ordini Costantiniani, quello facente capo al Duca di Castro) provvide alla nomina di una “Commissione di studio”, (composta solo ed esclusivamente da soggetti legati agli Ordini dei Borbone Parma, Borbone Napoli, Asburgo Lorena, oltre che dello S.M.O.M. ) allo scopo di ottenere, oltretutto senza contraddittorio, dal Consiglio di Stato della Repubblica un “Parere” che invitava il Ministero a non “autorizzare” ulteriormente l’uso delle decorazioni dell’Ordine della Corona di Ferro. Il tutto sotto la attenta regia di un Presidente del Consiglio di Stato, valente e prestigioso studioso della materia, ma anche (non casualmente) dirigente di uno degli Ordini Costantiniani e dello S.M.O.M.

La scorrettezza della procedura e delle decisioni assunte (fra l’altro senza abrogare i due citati Regolamenti del M.A.E.) è stata evidenziata da due Pareri del Dipartimento di Diritto Privato dell’Università di Pisa e da una Sentenza del Tribunale di Massa, oltre che smentita da tutta la documentazione storica prodotta dall’Ordine, ma totalmente ignorata.

Comunque sia, e a prescindere da ciò, il “mercato” delle onorificenze cavalleresche che si è sviluppato dopo i due Regolamenti del M.A.E., aggravato anche dai dubbi che autorevoli studiosi hanno sollevato sulla legittimità degli asseriti pretendenti ai “troni” degli Stati pre unitari (vedi Asburgo Lorena di Toscana e Asburgo Este di Modena) e dalle controversie fra i vari rami degli Ordini Costantiniani, hanno fatto che nel 2021 con Circolare di PERSOMIL del 21.02.2021 il Ministero della Difesa ha disposto che, a seguito delle attività di controllo sulle richieste di autorizzazione all’uso di onorificenze, dato che queste, “nazionali e non” .., “devono costituire ricompense per particolari servizi o per comportamenti degni di lode che alimentano lo spirito di emulazione”, l’autorizzazione non verrà concessa per “mera partecipazione ad attività, missioni o operazioni”, ma solo per decorazioni ottenute per “effettivo e comprovato merito” e previo controllo dello stesso.

D’altra parte la questione appare francamente irrilevante. Se è vero che, come affermato dal Consiglio di Stato sez. I già con il Parere 26 novembre 1981, gli Ordini non nazionali sono “quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, cioè istituzioni istituite ed operanti all’estero ma non espressione di ordinamenti statali stranieri nei quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi la dignità cavalleresca”, ne deriva che lo Stato italiano non ha giurisdizione sulle problematiche relative a detti Ordini, ovviamente nella misura in cui la loro esistenza sia storicamente accertata. L’autorizzazione all’uso delle decorazioni appare poi un plus (oltretutto facoltativo e insignificante) perché viene a limitare non già il diritto alla accettazione della decorazione stessa, ma alla sua semplice ostentazione pubblica. E ciò anche a tacere il fatto che nel diritto italiano non esiste una definizione giuridica di “Ordine cavalleresco” ( e meno che mai una regolamentazione) e pertanto, per poter operare all’interno dello stesso, inevitabilmente l’Ordine deve assumere la veste di Associazione , come prevista dal codice civile.

Comunque sia l’ Ordine della Corona di Ferro, una volta accertato da parte del 12° Gran Cancelliere Luciano Levesi che il numero dei Cavalieri creati aveva superato quello previsto dagli Statuti, ha deciso di sospendere ogni concessione, salvo una futura verifica del numero medesimo.

Per quanto attiene alla nobiltà napoleonica in Italia, la problematica appena richiamata non tocca la fons honorum in capo al Gran Cancelliere e ritenuta legittima dal Prefetto delle Alpi Marittime allorché attribuì personalità giuridica all ‘ Ordine . Infatti, come osservato dagli autori, “per quanto attiene lo Stato italiano, in forza della XIV disposizione transitoria e finale della sua Costituzione vigente, i titoli nobiliari non sono riconosciuti, cioè sono privi di efficacia nel diritto pubblico dello Stato, salvo su un piano civilistico per quanto attenga alla tutela del diritto al nome ed all’identità personale, se un titolo attribuito ad una famiglia venga usato arbitrariamente da terzi estranei. Quindi l’utilizzo della fons honorum nobilitante è irrilevante per l’ordinamento dello Stato in Italia. Questa facoltà mantiene però tutta la sua funzione nobilitante sul piano dell’etica sociale, cioè come strumento per elevare gli esseri umani…” (R.Scarpa, Asceti Armati, Pisa, Pisa University Press, 2017). Il che comporta come logica e giuridica conseguenza che l’utilizzo di questa finalità valoriale e distintiva da parte dei Gran Cancellieri dell’Ordine, basata sull’accertamento del merito, così come è irrilevante per l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, ugualmente non può essere sottoposta ad eventuali riconoscimenti (o dinieghi di riconoscimenti) da parte di associazioni private di diritto italiano.